Art. 78
Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Nuove infrastrutture per il gas naturale e l'idrogeno
1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas naturale, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio del gas naturale, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell', paragrafi 5 e 6, e all'applicazione dell', paragrafo 1, degli , dell', paragrafi 7 e 9, e dell', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788.
Nuove importanti infrastrutture del sistema dell'idrogeno, vale a dire interconnettori, terminali dell'idrogeno e impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell', paragrafi 5 e 6, e all'applicazione degli della direttiva (UE) 2024/1788.
Tale deroga è subordinata a tutte le condizioni seguenti:
a)
l'investimento rafforza la concorrenza nella fornitura di gas naturale o di idrogeno e la sicurezza dell'approvvigionamento;
b)
l'investimento contribuisce alla decarbonizzazione e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia ed è stato deciso applicando il principio «l'efficienza energetica al primo posto»;
c)
il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
d)
l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi sarà costruita tale infrastruttura;
e)
gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
f)
la deroga non danneggia la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dagli investimenti, il corretto funzionamento del mercato interno integrato per il gas naturale o l'idrogeno, il corretto funzionamento dei sistemi regolamentati interessati, la decarbonizzazione o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
g)
l'infrastruttura non ha ricevuto assistenza finanziaria dell'Unione per lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).
Le condizioni di cui al terzo comma sono valutate tenendo conto del principio della solidarietà energetica. Le autorità nazionali competenti tengono conto della situazione in altri Stati membri interessati e bilanciano i possibili effetti negativi con gli effetti positivi sul loro territorio.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio.
3. L'autorità di regolazione può decidere di accordare caso per caso la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.
Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro interessato consulta:
a)
le autorità di regolazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e
b)
le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura interessata è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ha origine o fine in uno o più paesi terzi.
Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.
4. Quando l'infrastruttura interessata è situata nel territorio di più Stati membri, l'ACER può presentare un parere consultivo alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall'ultima di tali autorità di regolazione. Tale parere consultivo può essere utilizzato come base per la decisione delle autorità di regolazione.
Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'ACER di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, prima dell'adozione della decisione sulla deroga l'autorità di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che il presente regolamento sia coerentemente applicato nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.
L'ACER esercita, conformemente all' del regolamento (UE) 2019/942, i compiti conferiti alle autorità di regolazione degli Stati membri ai sensi del presente articolo:
a)
qualora tutte le autorità di regolazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui l'ultima delle suddette autorità di regolazione ha ricevuto la richiesta di deroga; oppure
b)
dietro richiesta congiunta delle autorità di regolazione interessate.
Tutte le autorità di regolazione interessate possono, congiuntamente, chiedere una proroga del termine di cui al terzo comma, lettera a), di tre mesi al massimo.
5. Prima di adottare una decisione, l'ACER consulta le autorità di regolazione interessate e i richiedenti.
6. Una deroga può riguardare la totalità o una parte della capacità della nuova infrastruttura o dell'infrastruttura esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.
Nel decidere di concedere una deroga, occorre tenere conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni, occorre tenere conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi del progetto previsti e delle circostanze nazionali.
Prima di concedere una deroga l'autorità di regolazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'allocazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'allocazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e f), l'autorità di regolazione tiene conto del risultato della procedura di allocazione della capacità.
La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata.
7. Nell'analizzare se si prevede che una nuova infrastruttura importante rafforzi la sicurezza dell'approvvigionamento a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l'autorità competente valuta in che misura si prevede che la nuova infrastruttura migliori il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti a norma del regolamento (UE) 2017/1938, sia a livello regionale che nazionale.
8. Qualora un’autorità diversa dall'autorità di regolazione sia competente ad adottare una decisione di deroga, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolazione o l'ACER, a seconda dei casi, sia tenuta a trasmettere un parere sulla richiesta di deroga a tale autorità competente dello Stato membro interessato, prima dell'adozione della decisione formale di deroga. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.
9. Non appena riceve una domanda di deroga, l'autorità competente la trasmette senza ritardo alla Commissione. L'autorità competente notifica senza ritardo alla Commissione la decisione di deroga nonché tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di valutare la decisione di deroga e riguardano in particolare:
a)
le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolazione concede o rifiuta la deroga, con un'indicazione del punto o dei punti pertinenti del paragrafo 1 che stabiliscono le condizioni su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
b)
l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato interno risultante dalla concessione della deroga;
c)
la motivazione della durata della deroga e della quota della capacità totale dell'infrastruttura in questione per cui è concessa la deroga;
d)
nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolazione interessate;
e)
il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione dell'approvvigionamento.
10. Entro 50 giorni lavorativi dal giorno successivo a quello di ricevimento di una notifica ai sensi del paragrafo 9, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere una deroga. Prima di adottare la decisione sulla deroga, la Commissione può chiedere il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), in merito al contributo della deroga al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori di 50 giorni lavorativi, ove la Commissione richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Il termine iniziale può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione.
La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'autorità di regolazione ovvero a meno che l'autorità di regolazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.
L'autorità di regolazione ottempera alla decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di deroga entro un mese dalla data di ricevimento e ne informa la Commissione.
La Commissione tutela la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Quando la Commissione approva una decisione di deroga, questa perde effetto:
a)
due anni dopo la sua adozione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata;
b)
cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione decida che un eventuale ritardo sia imputabile a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona beneficiaria della deroga.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento precisando gli orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo.
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