Art. 77

Sanzioni

In vigore dal 13 giu 2024
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 e degli orientamenti stabiliti nell’allegato I, e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all’1 % del fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta di informazioni effettuata in forza dell’, paragrafo 4, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell’, paragrafo 6, primo comma. Nel determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto da parte dell’impresa dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 e degli orientamenti di cui all’allegato I. 3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.
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