Art. 76
Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori
In vigore dal 13 giu 2024
Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori
In caso di non conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati conformemente all', i seguenti operatori economici sono responsabili dei danni subiti dal consumatore:
a)
il fabbricante; o
b)
nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il suo importatore o il suo mandatario, fatta salva la responsabilità del fabbricante; o
c)
nel caso in cui l'importatore non sia stabilito nell'Unione o in cui non vi sia un mandatario del fabbricante, il fornitore di servizi di logistica.
La responsabilità di tali operatori economici per danni non pregiudica l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
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