Art. 74

Sanzioni

In vigore dal 13 giu 2024
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e la durata della violazione; b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione; c) la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; d) i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) il danno ambientale causato dalla violazione; f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio; g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente; h) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso. 3.   Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento: a) sanzioni pecuniarie; b) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
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Sanzioni (Art. 74 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo