Art. 74
Sanzioni
In vigore dal 13 giu 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:
a)
la natura, la gravità e la durata della violazione;
b)
se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
d)
i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
il danno ambientale causato dalla violazione;
f)
qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;
g)
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;
h)
eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
3. Gli Stati membri sono quanto meno in grado di imporre le seguenti sanzioni in caso di violazione del presente regolamento:
a)
sanzioni pecuniarie;
b)
esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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