Art. 76 · Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori

Art. 76

Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori

In vigore dal 13 giu 2024
Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori In caso di non conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati conformemente all', i seguenti operatori economici sono responsabili dei danni subiti dal consumatore: a) il fabbricante; o b) nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nell'Unione, il suo importatore o il suo mandatario, fatta salva la responsabilità del fabbricante; o c) nel caso in cui l'importatore non sia stabilito nell'Unione o in cui non vi sia un mandatario del fabbricante, il fornitore di servizi di logistica. La responsabilità di tali operatori economici per danni non pregiudica l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale.
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