Art. 71

Non conformità formale

In vigore dal 13 giu 2024
Non conformità formale 1.   Se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla condizione di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto, pur essendo necessario; d) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta; e) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta correttamente; f) la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori; g) gli obblighi di cui all', paragrafo 6, e all', paragrafo 3 è assente, falsa o incompleta; h) gli eventuali altri obblighi amministrativi di cui all' o all', o di cui all'atto delegato applicabile adottato a norma dell', non sono adempiuti. 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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