Art. 70

Procedura di salvaguardia dell'Unione

In vigore dal 13 giu 2024
Procedura di salvaguardia dell'Unione 1.   Se in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all' del presente regolamento, la Commissione applica la procedura prevista all' del regolamento (UE) n. 1025/2012. 4.   Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle specifiche comuni di cui all', la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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Procedura di salvaguardia dell'Unione (Art. 70 Regolamento (UE) 2024/1781) — Testo vigente | Portale Normativo