Art. 44
Servizi di trasporto di merci sostenibili
In vigore dal 13 giu 2024
Servizi di trasporto di merci sostenibili
Gli Stati membri promuovono progetti di interesse comune che forniscono servizi di trasporto merci efficienti che utilizzano l'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e altre ripercussioni negative di tipo socioeconomico e ambientale, quali l'inquinamento atmosferico e acustico, e che si prefiggono di:
a)
migliorare l'uso sostenibile dell'infrastruttura di trasporto, compresa l'efficienza della sua gestione;
b)
promuovere la diffusione di servizi di trasporto innovativi, compresi collegamenti di trasporto marittimo a corto raggio nel quadro dello spazio marittimo europeo, sistemi TIC per i trasporti e lo sviluppo di infrastrutture ausiliarie necessarie per conseguire principalmente gli obiettivi ambientali e connessi alla sicurezza di tali servizi;
c)
facilitare le operazioni di servizi di trasporto multimodale, compresi i necessari flussi informativi che le accompagnano, e migliorare la cooperazione tra i partecipanti alla catena logistica, compresi spedizionieri, operatori, fornitori di servizi e loro clienti;
d)
promuovere l'efficienza sotto il profilo delle risorse e un esercizio a emissioni zero o a basse emissioni, in particolare nei settori delle tecnologie, delle operazioni, della trazione dei veicoli, della propulsione e della pianificazione delle operazioni e dei sistemi; o
e)
migliorare i collegamenti con le parti più vulnerabili e isolate dell'Unione, in particolare le regioni ultraperiferiche e altre regioni remote, insulari, periferiche e montuose, nonché le zone scarsamente popolate, promuovendo servizi regolari e frequenti.
Storico versioni
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