Art. 46

Resilienza delle infrastrutture

In vigore dal 13 giu 2024
Resilienza delle infrastrutture 1.   Nella pianificazione e attuazione di progetti di interesse comune, gli Stati membri compiono tutti gli sforzi opportuni per migliorare la sicurezza e la resilienza dell'infrastruttura ai cambiamenti climatici, ai rischi naturali, alle minacce ibride, ai disastri provocati dall'uomo, agli incidenti, alle interruzioni operative come anche alle perturbazioni intenzionali che incidono sul funzionamento del sistema di trasporto dell'Unione. In particolare, si tiene conto dei seguenti elementi: a) interdipendenze, collegamenti ed effetti a cascata in relazione ad altre reti come quella delle telecomunicazioni ed elettrica; b) sicurezza, protezione e prestazioni in presenza di molteplici pericoli; c) qualità strutturale delle infrastrutture durante il loro intero ciclo di vita, con particolare riguardo alle condizioni ambientali e alle condizioni climatiche future previste; d) esigenze in materia di protezione civile per rispondere alle perturbazioni, comprese quelle per il trasporto di merci pericolose; e e) cibersicurezza e resilienza delle infrastrutture, con particolare attenzione alle infrastrutture transfrontaliere. 2.   I progetti di interesse comune per i quali deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE sono soggetti a immunizzazione dagli effetti del clima. L'immunizzazione dagli effetti del clima è intrapresa tenendo conto delle migliori prassi e degli orientamenti più recenti disponibili al fine di assicurare che le infrastrutture di trasporto siano resilienti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, anche mediante pertinenti misure di adattamento, e attraverso l'integrazione del costo delle emissioni di gas a effetto serra nell'analisi costi-benefici. Fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione, tale requisito non si applica ai progetti per i quali la procedura di appalto della valutazione dell'impatto ambientale è stata avviata entro il 18 luglio 2024. 3.   Entro il 19 luglio 2026, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, effettua una valutazione della resilienza e della vulnerabilità della rete centrale alle conseguenze dei cambiamenti climatici, sulla base della quale può elaborare e mettere a disposizione del pubblico le migliori pratiche sulle possibili misure di adattamento per garantire la resilienza della rete.
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