Art. 43
Sistemi TIC per i trasporti
In vigore dal 13 giu 2024
Sistemi TIC per i trasporti
1. I sistemi TIC per i trasporti sono tali da consentire la gestione della capacità e del traffico e lo scambio di informazioni all'interno di modi di trasporto e fra di essi per operazioni di trasporto multimodale e servizi a valore aggiunto connessi ai trasporti, miglioramenti della resilienza, della sicurezza, della protezione, della congestione e delle prestazioni operative e ambientali, nonché procedure amministrative semplificate. I sistemi TIC per i trasporti facilitano altresì il collegamento senza soluzione di continuità tra l'infrastruttura e i beni mobili.
2. I seguenti sistemi TIC per i trasporti sono diffusi in tutta l'Unione in conformità ed entro i limiti delle disposizioni specifiche stabilite nel diritto dell'Unione al fine di garantire la presenza di una serie di capacità di base interoperabili in tutti gli Stati membri:
a)
per le ferrovie: ERTMS, applicazioni telematiche per i servizi merci e passeggeri di cui alla specifica tecnica di interoperabilità, in particolare i risultati prodotti dalle imprese comuni Shift2Rail e «Ferrovie europee»;
b)
per le vie navigabili interne: RIS;
c)
per il trasporto stradale: ITS;
d)
per il trasporto marittimo: servizi VTMIS per la gestione del traffico navale e il sistema EMSWe per lo scambio di informazioni;
e)
per il trasporto aereo: sistemi ATM/ANS, in particolare quelli derivanti dal progetto SESAR; e
f)
per il trasporto multimodale: eFTI.
3. Gli Stati membri possono inoltre promuovere altri sistemi TIC per i trasporti, se del caso, in modo coordinato e armonizzato sulla rete transeuropea dei trasporti. Tali misure possono includere miglioramenti della digitalizzazione per le ferrovie, la promozione dello spazio dei dati sulla mobilità dell'Unione e quadri che facilitino lo scambio di dati tra imprese, ove istituito dall'Unione, per la trasparenza e l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e un'infrastruttura TIC adeguata che consenta un'applicazione intelligente basata sullo scambio di dati in tempo reale tra gli operatori economici e le autorità di contrasto necessari per verificare la conformità ai requisiti normativi applicabili, anche quando i veicoli sono in movimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1679:oj#art-43