Art. 32

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura stradale e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) miglioramento e promozione della sicurezza stradale, tenendo conto delle esigenze degli utenti vulnerabili e degli utenti della strada in tutta la loro diversità, in particolare delle persone a mobilità ridotta; b) mitigazione della congestione sulle strade esistenti, in particolare attraverso una gestione intelligente del traffico, compresi oneri di congestione dinamici o pedaggi differenziati in base all'ora del giorno, alla settimana o alla stagione; c) miglioramento dei processi di digitalizzazione e automazione, introduzione di tecnologie innovative per migliorare il controllo del rispetto del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasporti stradali, compresi strumenti di applicazione intelligenti e automatizzati e infrastrutture di comunicazione; d) nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura stradale, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di promuovere modi di trasporto attivi e miglioramento, se del caso, delle infrastrutture per la mobilità attiva; e e) sviluppo di aree di parcheggio sicure e protette che forniscano uno spazio di parcheggio sufficiente per i veicoli commerciali e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 sulla rete globale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1679:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale (Art. 32 Regolamento (UE) 2024/1679) — Testo vigente | Portale Normativo