Art. 31

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete centrale estesa

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete centrale estesa 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura stradale della rete centrale e della rete centrale estesa sia conforme all', paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2030 per l'infrastruttura stradale della rete centrale ed entro il 31 dicembre 2040 per l'infrastruttura stradale della rete centrale estesa, le strade di cui all', paragrafo 1, lettera a) soddisfino i seguenti requisiti: a) le strade siano progettate, costruite o ammodernate specificamente per il traffico motorizzato; b) le strade dispongano, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o da altri mezzi che assicurino un livello equivalente di sicurezza; e c) le strade non presentino intersezioni a raso con alcuna altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, pista ciclabile o cammino pedonale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2040, l'infrastruttura stradale della rete centrale e della rete centrale estesa sia conforme a quanto segue: a) sulle strade della rete centrale e della rete centrale estesa, siano disponibili aree di sosta a una distanza massima di 60 km l'una dall'altra, che forniscano spazio di parcheggio sufficiente e sicuro e strutture adeguate, compresi servizi igienici, che soddisfino le esigenze di una forza lavoro diversificata; e b) soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 2, lettera c). 4.   Gli Stati membri garantiscono, entro il 31 dicembre 2040, lo sviluppo di aree di parcheggio sicure e protette situate lungo le strade della rete centrale e della rete centrale estesa o entro una distanza stradale di 3 km dalla più vicina uscita dalla strada della rete transeuropea, con una distanza massima media di 150 km tra due aree di questo tipo, che forniscano uno spazio di parcheggio sufficiente per i veicoli commerciali e rispettino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri possono concentrarsi sulle tratte stradali ad alta intensità di traffico merci. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché l'infrastruttura stradale soddisfi i requisiti di cui all', paragrafo 3: a) per l'infrastruttura esistente della rete centrale, entro il 31 dicembre 2025, e per l'infrastruttura esistente della rete centrale estesa, entro il 31 dicembre 2030; e b) per la nuova infrastruttura della rete centrale, entro il 31 dicembre 2030, e per la nuova infrastruttura della rete centrale estesa, entro il 31 dicembre 2040, o, nel caso in cui il tratto stradale sia completato prima, entro la data di completamento. 6.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in relazione alle strade in cui la densità del traffico non superi i 10 000 veicoli al giorno in entrambe le direzioni o a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o degli effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente, tenendo conto anche del fatto che le infrastrutture interessate sono soggette a valutazioni d'impatto, audit e ispezioni relativi alla sicurezza stradale e, ove necessario, a interventi correttivi a norma della direttiva 2008/96/CE. La richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi in caso di tratte transfrontaliere. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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