Art. 32
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale
In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale
Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura stradale e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti:
a)
miglioramento e promozione della sicurezza stradale, tenendo conto delle esigenze degli utenti vulnerabili e degli utenti della strada in tutta la loro diversità, in particolare delle persone a mobilità ridotta;
b)
mitigazione della congestione sulle strade esistenti, in particolare attraverso una gestione intelligente del traffico, compresi oneri di congestione dinamici o pedaggi differenziati in base all'ora del giorno, alla settimana o alla stagione;
c)
miglioramento dei processi di digitalizzazione e automazione, introduzione di tecnologie innovative per migliorare il controllo del rispetto del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasporti stradali, compresi strumenti di applicazione intelligenti e automatizzati e infrastrutture di comunicazione;
d)
nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura stradale, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di promuovere modi di trasporto attivi e miglioramento, se del caso, delle infrastrutture per la mobilità attiva; e
e)
sviluppo di aree di parcheggio sicure e protette che forniscano uno spazio di parcheggio sufficiente per i veicoli commerciali e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 sulla rete globale.
Storico versioni
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