Art. 32 · Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale

Art. 32

Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale

In vigore dal 13 giu 2024
Priorità aggiuntive per lo sviluppo dell'infrastruttura stradale Nel promuovere progetti di interesse comune relativi all'infrastruttura stradale e oltre alle priorità generali di cui agli è prestata attenzione agli aspetti seguenti: a) miglioramento e promozione della sicurezza stradale, tenendo conto delle esigenze degli utenti vulnerabili e degli utenti della strada in tutta la loro diversità, in particolare delle persone a mobilità ridotta; b) mitigazione della congestione sulle strade esistenti, in particolare attraverso una gestione intelligente del traffico, compresi oneri di congestione dinamici o pedaggi differenziati in base all'ora del giorno, alla settimana o alla stagione; c) miglioramento dei processi di digitalizzazione e automazione, introduzione di tecnologie innovative per migliorare il controllo del rispetto del quadro giuridico dell'Unione in materia di trasporti stradali, compresi strumenti di applicazione intelligenti e automatizzati e infrastrutture di comunicazione; d) nella costruzione o nell'ammodernamento dell'infrastruttura stradale, garanzia della continuità e dell'accessibilità dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di promuovere modi di trasporto attivi e miglioramento, se del caso, delle infrastrutture per la mobilità attiva; e e) sviluppo di aree di parcheggio sicure e protette che forniscano uno spazio di parcheggio sufficiente per i veicoli commerciali e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 sulla rete globale.
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