Art. 34
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete globale
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete centrale e la rete globale
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
gli aeroporti della rete transeuropea dei trasporti con un volume totale annuo del traffico passeggeri superiore a 12 milioni di passeggeri siano collegati alla rete ferroviaria transeuropea, compresa la rete ferroviaria ad alta velocità ove possibile, consentendo servizi a lunga distanza, entro il 31 dicembre 2040, salvo ove limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative impediscano tali collegamenti;
b)
gli aeroporti della rete transeuropea dei trasporti con un volume totale annuo del traffico passeggeri superiore a 4 milioni e inferiore a 12 milioni di passeggeri siano collegati alla rete ferroviaria transeuropea o, se l'aeroporto si trova all'interno o in prossimità di un nodo urbano della rete ferroviaria transeuropea, a tale nodo urbano, per mezzo di ferrovia, metropolitana, metropolitana leggera, tram, funivia o, eccezionalmente, di altre soluzioni di trasporto pubblico a emissioni zero, entro il 31 dicembre 2050, salvo ove limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative impediscano tali collegamenti;
c)
tutti gli aeroporti della rete transeuropea dei trasporti offrano almeno un terminale che sia aperto a tutti gli operatori e a tutti gli utenti in modo non discriminatorio e che applichi tariffe trasparenti e non discriminatorie;
d)
alle infrastrutture del trasporto aereo si applichino le norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile contro atti di interferenza illecita adottate dall'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (58);
e)
le infrastrutture per la gestione del traffico aereo siano tali da consentire la realizzazione del cielo unico europeo, in conformità dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (UE) 2018/1139, e delle operazioni di trasporto aereo al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo, delle norme di attuazione e delle specifiche dell'Unione;
f)
l'infrastruttura per i combustibili alternativi sia installata presso gli aeroporti in conformità del regolamento (UE) 2023/1804; e
g)
gli aeroporti della rete centrale e della rete globale con un volume totale annuo del traffico passeggeri superiore a 4 milioni di passeggeri forniscano infrastrutture per aria precondizionata agli aeromobili in stazionamento presso postazioni con pontile utilizzate per operazioni di trasporto commerciale entro il 31 dicembre 2030 per gli aeroporti della rete centrale ed entro il 31 dicembre 2040 per gli aeroporti della rete globale.
Il volume totale annuo del traffico passeggeri di cui al primo comma, lettere a), b) e g), si basa sulla media triennale disponibile più recente al 18 luglio 2024, in base alle statistiche pubblicate da Eurostat.
2. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), a motivo di limitazioni geografiche specifiche o limitazioni fisiche significative, della mancanza di un sistema ferroviario nel territorio, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o degli effetti negativi significativi sull'ambiente o la biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. Gli Stati membri possono richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta.
La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma.
La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione.
La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa.
La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
Storico versioni
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