Art. 52

Titolarità effettiva attraverso una partecipazione

In vigore dal 31 mag 2024
Titolarità effettiva attraverso una partecipazione 1.   Ai fini dell', primo comma, lettera a), per «partecipazione nella società» si intende la proprietà diretta o indiretta di almeno il 25 % delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione. La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l'. Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà. 2.   Qualora, a norma dell', paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1640, gli Stati membri identifichino categorie di società esposte a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dei settori in cui operano, ne informano la Commissione. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione valuta se i rischi associati a tali categorie di soggetti giuridici siano pertinenti per il mercato interno e, qualora concluda che una soglia inferiore è appropriata per mitigare tali rischi, adotta atti delegati in conformità dell' per modificare il presente regolamento individuando: a) le categorie di società che sono associate a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per le quali si applica una soglia inferiore; b) le relative soglie. La soglia inferiore di cui al primo comma non supera il 15 % della partecipazione nella società, a meno che la Commissione non concluda, sulla base del rischio, che sarebbe più proporzionata una soglia più elevata, la quale in ogni caso è fissata a meno del 25 %. 3.   La Commissione riesamina periodicamente l'atto delegato di cui al paragrafo 2 per garantire che individui le pertinenti categorie di società associate a situazioni ad alto rischio e che le relative soglie siano commisurate a tali rischi. 4.   Nel caso di soggetti giuridici diversi dalle società per i quali, tenuto conto della loro forma e struttura, non è opportuno o possibile calcolare la proprietà, i titolari effettivi sono le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, il soggetto giuridico con altri mezzi, a norma dell', paragrafi 3 e 4, salvo nei casi in cui si applica l'.
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