Art. 49
Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
In vigore dal 31 mag 2024
Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
1. I soggetti obbligati ottengono dal soggetto obbligato cui fanno ricorso tutte le informazioni necessarie in merito alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'attività in corso di introduzione.
2. I soggetti obbligati che ricorrono ad altri soggetti obbligati adottano tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto obbligato cui fanno ricorso fornisca, su richiesta:
a)
copia delle informazioni raccolte per identificare il cliente;
b)
tutti i documenti giustificativi o le fonti affidabili di informazioni utilizzate per verificare l'identità del cliente e, se del caso, dei titolari effettivi del cliente o delle persone per conto delle quali agisce il cliente, compresi i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; e
c)
le informazioni raccolte sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari.
3. Il soggetto obbligato cui è fatto ricorso fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.
4. Le condizioni per la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono specificate in un accordo scritto tra i soggetti obbligati.
5. Se il soggetto obbligato ricorre a un soggetto obbligato appartenente al suo gruppo, l'accordo scritto può essere sostituito da una procedura interna stabilita a livello di gruppo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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