Art. 48

Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati

In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati 1.   I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), a condizione che: a) gli altri soggetti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di conservazione dei documenti di cui al presente regolamento, o obblighi equivalenti quando gli altri soggetti obbligati sono stabiliti o risiedono o sono stabiliti in un paese terzo; b) il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT da parte degli altri soggetti obbligati sia sottoposto a supervisione in conformità del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640. Il soggetto obbligato che ricorre a un altro soggetto obbligato mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. 2.   Nel decidere di ricorrere ad altri soggetti obbligati situati in paesi terzi, i soggetti obbligati tengono conto dei fattori di rischio geografico elencati negli allegati II e III e di eventuali informazioni od orientamenti pertinenti forniti dalla Commissione, dall'AMLA o da altre autorità competenti. 3.   Nel caso dei soggetti obbligati appartenenti a un gruppo, la conformità agli obblighi del presente articolo e dell' può essere garantita mediante politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite esclusivamente da un soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo; b) il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi; c) l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640 o del paese terzo conformemente alle norme di tale paese terzo. 4.   I soggetti obbligati non ricorrono a soggetti obbligati stabiliti in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo. Tuttavia i soggetti obbligati stabiliti nell'Unione le cui succursali e filiazioni sono stabilite in tali paesi terzi possono ricorrere a tali succursali e filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3.
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