Art. 47

Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti

In vigore dal 31 mag 2024
Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, i soggetti obbligati applicano le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato: a) nel caso di beneficiario identificato come una determinata persona o istituto giuridico, registrazione del nome; b) nel caso di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento. Ai fini del primo comma, l'identità dei beneficiari e, se del caso, dei loro titolari effettivi è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, i soggetti obbligati a conoscenza della cessione identificano il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.
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