Art. 24
Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
In vigore dal 31 mag 2024
Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
1. I soggetti obbligati comunicano ai registri centrali eventuali difformità riscontrate tra le informazioni disponibili nei registri centrali e le informazioni raccolte a norma dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', paragrafo 7.
Le difformità di cui al primo comma sono comunicate senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario dal loro rilevamento. Nel comunicare tali difformità, i soggetti obbligati corredano le loro comunicazioni con le informazioni che hanno ottenuto indicanti la difformità e le persone che essi ritengono essere i titolari effettivi e, se del caso, gli azionisti fiduciari e gli amministratori fiduciari.
2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati possono astenersi dal comunicare le difformità al registro centrale e possono invece chiedere informazioni supplementari ai clienti, se le difformità individuate:
a)
sono limitate a errori tipografici, diverse modalità di traslitterazione o imprecisioni minori che non incidono sull'identificazione dei titolari effettivi o della loro posizione; o
b)
conseguono da dati obsoleti, ma i titolari effettivi sono noti al soggetto obbligato da un'altra fonte affidabile e non vi sono motivi per sospettare che sussista l'intenzione di nascondere alcuna informazione.
Se conclude che le informazioni sulla titolarità effettiva nel registro centrale non sono corrette, un soggetto obbligato invita i clienti a comunicare le informazioni corrette al registro centrale a norma degli senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni di calendario.
Il presente paragrafo non si applica ai casi di rischio più elevato a cui si applicano le misure di cui alla sezione 4 del presente capo.
3. Se un cliente non ha comunicato le informazioni corrette entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, il soggetto obbligato comunica la difformità al registro centrale in conformità del paragrafo 1, secondo comma.
4. Il presente articolo non si applica a notai, avvocati, altri liberi professionisti legali, revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari in relazione alle informazioni che essi ricevono da un cliente od ottengono su un cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei loro compiti di difesa o di rappresentanza di tale cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Tuttavia, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano quando i soggetti obbligati di cui al primo comma forniscono consulenza legale in una delle situazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma.
Storico versioni
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