Art. 44
Delegati nazionali delle FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Delegati nazionali delle FIU
1. La FIU di ogni Stato membro delega uno o più membri del personale all'Autorità. Il posto di lavoro regolare del delegato nazionale della FIU è presso la sede dell'Autorità.
2. I delegati delle FIU hanno lo status di personale della FIU delegante al momento della loro nomina e per tutta la durata della loro delega. Gli Stati membri nominano il proprio delegato della FIU sulla base di una comprovata esperienza pratica di alto livello e pertinente nel settore dei compiti delle FIU. Il delegato rimane soggetto all'autorità della FIU delegante e rispetta le norme di sicurezza e riservatezza della FIU delegante, compreso il diritto nazionale pertinente.
3. Il consiglio generale nella composizione FIU può rigettare una designazione qualora la persona designata quale delegato della FIU non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.
4. I delegati delle FIU sostengono l'Autorità nello svolgimento dei compiti di cui all', paragrafo 5. A tal fine i delegati delle FIU nazionali hanno accesso ai dati e alle informazioni dell'Autorità necessari allo svolgimento dei loro compiti per la durata della delega.
5. I delegati delle FIU hanno accesso a tutti i dati accessibili dalla loro FIU delegante ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all', paragrafo 5.
6. Il comitato esecutivo determina i diritti e gli obblighi dei delegati delle FIU in relazione all'Autorità, tenendo conto del parere del consiglio generale nella composizione FIU. Le FIU assicurano che i loro delegati si conformino a tali diritti e obblighi.
Storico versioni
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