Art. 43

Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte

In vigore dal 31 mag 2024
Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte 1.   L'Autorità stabilisce i metodi e le procedure per la conduzione delle analisi congiunte e li rivede e aggiorna periodicamente, se del caso. L'obbligo di revisione e aggiornamento si applica anche ai metodi e criteri di cui all', paragrafo 1. 2.   Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in un'analisi congiunta possono fornire all'Autorità il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi e sulle procedure in vigore a norma del paragrafo 1, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Il riscontro etichettato come confidenziale non sarà condiviso con altre FIU. 3.   Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità può pubblicare una relazione di follow-up relativa alla conduzione dell'analisi congiunta, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione dell'analisi congiunta, nonché conclusioni sull'esito dell'analisi congiunta. La relazione di follow-up è condivisa con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione dell'analisi congiunta sono condivise con tutte le FIU che hanno partecipato a tale analisi congiunta e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni e raccomandazioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1620:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo