Art. 23

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817 Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo usano l’ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell’EES, del VIS e dell’ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell’UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell’ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli .»; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac e nell’ECRIS-TCN conformemente agli , di sostenere il funzionamento del MID conformemente all’ e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e all’Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all’, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all’.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell’identificazione di una persona conformemente all’ o ai fini di identificazione o di verifica dell’identità di una persona conformemente all’articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell’ o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell’, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.»; 3) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell’UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli .»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 20 bis Accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell’identità in conformità del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*5) 1.   Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 (“autorità preposte agli accertamenti”) interrogano il CIR unicamente ai fini dell’identificazione o di verifica dell’identità di una persona a norma dell’ di tale regolamento, a condizione che il procedimento sia avviato in presenza di tale persona. 2.   Se dall’interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell’interessato, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818. (*5)  Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;" 5) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi l’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 e l’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 20 bis nel CIR. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti: a) lo Stato membro che ha avviato l’interrogazione; b) la finalità dell’accesso dell’utente che effettua l’interrogazione tramite il CIR; c) la data e l’ora dell’interrogazione; d) il tipo di dati usati per avviare l’interrogazione; e) i risultati dell’interrogazione.»; c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli . Ciascuna agenzia dell’Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli .».
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