Art. 22

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

In vigore dal 14 mag 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato: 1) all’, è inserita la lettera seguente: «e ter) sostiene gli scopi del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); (*4)  Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;" 2) all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «i) fornire pareri a norma dell’articolo 35 bis.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   L’accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell’ETIAS conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell’Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «4 ter   Le autorità preposte agli accertamenti come definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 (“autorità preposte agli accertamenti”) hanno inoltre accesso all’ETIAS per consultare i dati ai fini di effettuare controlli a norma dell’, paragrafo 2, di tale regolamento. L’interrogazione di cui al presente paragrafo è effettuata utilizzando i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1356 e l’ETIAS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi basata sull’articolo 28, paragrafo 7, o sull’articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del presente regolamento è inclusa in un fascicolo di domanda corrispondente. In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo. Se l’interrogazione effettuata a norma del presente paragrafo conferma la corrispondenza tra i dati utilizzati per l’interrogazione e i dati registrati nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34, l’unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest’ultima, è informata di tale corrispondenza ed è responsabile dell’accesso ai dati dell’elenco di controllo ETIAS e della formulazione di un parere a norma dell’articolo 35 bis.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo e le autorità preposte agli accertamenti di cui al paragrafo 4 ter del presente articolo, e comunica senza indugio a eu-LISA l’elenco di tali autorità, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d’informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 35 bis Compiti dell’unità nazionale ETIAS e di Europol in merito all’elenco di controllo ETIAS ai fini degli accertamenti 1.   Nei casi di cui all’, paragrafo 4 ter, quarto comma, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automatizzata all’unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS o a Europol, a seconda di quale tra questi abbia inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS’. Se l’unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell’elenco di controllo o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest’ultima, ritiene che il cittadino di un paese terzo sottoposto agli accertamenti possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato allo Stato membro che effettua gli accertamenti, entro due giorni dal ricevimento della notifica, nel modo seguente: a) le unità nazionali ETIAS informano le autorità preposte agli accertamenti attraverso un meccanismo di comunicazione sicuro, che sarà istituito da eu-LISA, tra le unità nazionali ETIAS da una parte e le autorità preposte agli accertamenti dall’altra; b) Europol informa le autorità preposte agli accertamenti utilizzando i canali di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/794; laddove non sia formulato alcun parere, si ritiene che non vi sia alcun rischio per la sicurezza. 2.   La notifica automatizzata di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene i dati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356 utilizzati per l’interrogazione.»; 5) all’articolo 69, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «e bis) se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli del regolamento (UE) 2024/1356, i riscontri positivi e i risultati dell’interrogazione;».
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