Art. 18

Completamento degli accertamenti

In vigore dal 14 mag 2024
Completamento degli accertamenti 1.   Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all’ del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l’applicazione delle procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE, fatta salva l’applicazione dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399. Il modulo di cui all’ è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo. 2.   I cittadini di paesi terzi di cui agli che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale. 3.   I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351 o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all’ del presente regolamento. 4.   I cittadini di paesi terzi di cui all’ del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. 5.   Quando i cittadini di paesi terzi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’ del presente regolamento sono indirizzati alla procedura adeguata di protezione internazionale, o a una procedura conforme alla direttiva 2008/115/CE o alle autorità pertinenti di un altro Stato membro per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all’ del presente regolamento, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata alla procedura adeguata. 6.   Qualora, conformemente al diritto penale nazionale, un cittadino di paese terzo di cui all’ o 7 del presente regolamento sia oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, gli Stati membri possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Se gli accertamenti erano già iniziati, il modulo di cui all’ del presente regolamento è inviato, con un’indicazione delle circostanze che hanno determinato l’interruzione degli accertamenti, alle autorità competenti per le procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE o, se il cittadino di paese terzo ha fatto domanda di protezione internazionale, alle autorità competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda. 7.   I dati personali conservati a norma del presente regolamento sono cancellati conformemente alle tempistiche stabilite nel regolamento (UE) 2024/1358.
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Completamento degli accertamenti (Art. 18 Regolamento (UE) 2024/1356) — Testo vigente | Portale Normativo