Art. 16

Intese per l’identificazione e per i controlli di sicurezza

In vigore dal 14 mag 2024
Intese per l’identificazione e per i controlli di sicurezza 1.   Se effettuate nei sistemi di informazione dell’UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol, le interrogazioni di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, possono essere avviate tramite l’ESP di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818. 2.   Qualora dall’interrogazione di cui all’, paragrafo 2, risulti un riscontro positivo con i dati contenuti in uno dei sistemi d’informazione dell’UE, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati relativi a tale riscontro positivo nei rispettivi sistemi d’informazione dell’UE alle condizioni stabilite negli atti giuridici che disciplinano tale accesso. 3.   Quando si ottiene un riscontro positivo in seguito a un’interrogazione nel SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 o (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli uffici SIRENE di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862. 4.   Se i dati personali di un cittadino di paese terzo corrispondono a una persona i cui dati sono registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, i dati possono essere utilizzati solo ai fini del controllo di sicurezza di cui all’ del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali che avviene conformemente all’articolo 7 quater di tale regolamento. I casellari giudiziali nazionali devono essere consultati prima della formulazione di un parere a norma dell’articolo 7 quater di tale regolamento. 5.   Qualora dall’interrogazione di cui all’, paragrafo 2, risulti una corrispondenza con dati Europol, è inviata a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, una notifica automatizzata contenente i dati usati per l’interrogazione affinché Europol adotti, ove necessario, adeguate misure di follow-up utilizzando i canali di comunicazione previsti da tale regolamento. 6.   Le interrogazioni delle banche dati Interpol di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento sono effettuate conformemente all’, paragrafo 5, e all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. Gli accertamenti non prevedono l’interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. 7.   Quando si ottiene un riscontro positivo nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, si applica l’articolo 35 bis di tale regolamento. 8.   Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità responsabili per lo svolgimento degli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol , rispettivamente, per determinare la minaccia per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Intese per l’identificazione e per i controlli di sicurezza (Art. 16 Regolamento (UE) 2024/1356) — Testo vigente | Portale Normativo