Art. 23

Ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti

In vigore dal 29 apr 2024
Ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti 1.   Gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE di fornire una valutazione della conformità dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. 2.   Ove applicabile, gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Tale analisi non è vincolante ed è aggiuntiva rispetto a quella della Commissione.
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Ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo