Art. 25
Clausola di salvaguardia generale
In vigore dal 29 apr 2024
Clausola di salvaguardia generale
1. Su raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare, di norma entro quattro settimane una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine di un anno per tale deviazione.
2. Fintanto che la grave congiuntura negativa persiste nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell’Unione.
3. Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dal rispettivo percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, a condizione che persista la grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche formula un parere sulla proroga della clausola di salvaguardia generale. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia, ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.
Storico versioni
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