Art. 24

Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche

In vigore dal 29 apr 2024
Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche 1.   Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, istituito con decisione (UE) 2015/1937 della Commissione (23), fornisce consulenza in merito all’esercizio delle funzioni della Commissione e del Consiglio nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 TFUE. 2.   Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche gode di piena indipendenza ed esercita le proprie mansioni in modo imparziale e nell’esclusivo interesse dell’Unione nel suo insieme. Non chiede né riceve istruzioni da parte di qualsiasi governo di uno Stato membro, istituzioni o organi dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, i compiti del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche includono: a) fornire una tempestiva valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione; b) fornire pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, nonché sugli appropriati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con esso, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita; c) fornire consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento; d) collaborare strettamente con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE, al fine di promuovere scambi di migliori pratiche; e) formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio. 4.   Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche è composto da un presidente e da quattro membri. 5.   Il presidente e i membri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, a seguito di un processo trasparente e sulla base di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. Il presidente e i membri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono nominati per un periodo di tre anni con la possibilità di un rinnovo per altri tre anni. 6.   Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche adotta il proprio regolamento interno. 7.   Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche riferisce una volta all’anno in merito alle sue attività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono resi pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1263:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Art. 24 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo