Art. 21

Relazione annuale sui progressi compiuti

In vigore dal 29 apr 2024
Relazione annuale sui progressi compiuti 1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti entro il 30 aprile di ogni anno. 2.   La relazione annuale sui progressi compiuti contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell’attuazione del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nell’attuazione delle riforme e degli investimenti di più ampia portata nel contesto del semestre europeo e, se del caso, nell’attuazione dell’insieme di riforme e investimenti che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento. 3.   Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti. 4.   La Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti, insieme ad altre informazioni pertinenti, ai fini dell’elaborazione della valutazione di cui all’, paragrafo 1. La valutazione della Commissione è resa pubblica. 5.   Gli Stati membri possono, conformemente ai rispettivi quadri giuridici nazionali, discutere la relazione sui progressi compiuti nei propri parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti.
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Relazione annuale sui progressi compiuti (Art. 21 Regolamento (UE) 2024/1263) — Testo vigente | Portale Normativo