Art. 81
Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari
In vigore dal 11 apr 2024
Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari
Per tener conto delle aspettative dei consumatori, dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento riservando indicazioni facoltative di qualità supplementari e stabilendone le condizioni di utilizzo.
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