Art. 83

Restrizioni dell’uso e controlli

In vigore dal 11 apr 2024
Restrizioni dell’uso e controlli 1.   Un’indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni di uso. 2.   Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme dell’Unione o nazionali che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e i diritti concessi in base a tali norme. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sull’uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente capo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.
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Restrizioni dell’uso e controlli (Art. 83 Regolamento (UE) 2024/1143) — Testo vigente | Portale Normativo