Art. 79
Norme nazionali
In vigore dal 11 apr 2024
Norme nazionali
1. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.
2. La Commissione può istituire e fornire sostegno a un sistema digitale per l’inclusione delle indicazioni e dei regimi di cui al paragrafo 1 allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l’Unione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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