Art. 77

Attestazione del rispetto del disciplinare

In vigore dal 11 apr 2024
Attestazione del rispetto del disciplinare 1.   Un operatore il cui prodotto, a seguito della verifica di cui all’, risulti conforme al disciplinare di una specialità tradizionale garantita protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione: a) a un’attestazione, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare; oppure b) all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, quale l’elenco di cui all’, paragrafo 4. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto. 2.   L’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), sono aggiornati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio. 3.   Un operatore a cui non sia più rilasciata l’attestazione del rispetto del disciplinare o che sia stato cancellato dall’elenco non è autorizzato a continuare a esporre o a utilizzare l’attestazione del rispetto del disciplinare o l’estratto dell’elenco. 4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, e le circostanze in cui e le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli operatori commerciali a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, anche nel caso di un’attestazione equivalente relativa a prodotti originari di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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