Art. 75

Obblighi dei fornitori sul mercato online

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi dei fornitori sul mercato online 1.   Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano la protezione delle specialità tradizionali garantite di cui all’ del presente regolamento sono considerate contenuti illegali secondo la definizione di cui all’, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065. 2.   Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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