Art. 68

Restrizione sull’uso di specialità tradizionali garantite registrate

In vigore dal 11 apr 2024
Restrizione sull’uso di specialità tradizionali garantite registrate 1.   Le specialità tradizionali garantite registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se il nome protetto è tradotto, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore. 2.   I nomi utilizzati a livello nazionale per i prodotti agricoli e alimentari non ingenerano confusione con le specialità tradizionali garantite registrate. 3.   La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico. 4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti proceduraliper la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari sull’uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati.
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