Art. 67

Cancellazione della registrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Cancellazione della registrazione 1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti: a) qualora non possa più essere garantito il rispetto del disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno i sette anni consecutivi precedenti alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita. 2.   La Commissione può anche, mediante atti di esecuzione, cancellare una registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato. 3.   Gli articoli da 56 a 62 e l’ si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione. Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata. 4.   Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro e del paese terzo interessati oppure, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione è di almeno un mese. 5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle richieste di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita. 6.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Cancellazione della registrazione (Art. 67 Regolamento (UE) 2024/1143) — Testo vigente | Portale Normativo