Art. 80

Indicazioni facoltative di qualità

In vigore dal 11 apr 2024
Indicazioni facoltative di qualità 1.   Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: a) si riferiscono a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o a una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; b) il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e c) hanno una dimensione europea. 2.   Esulano dall’ambito di applicazione del presente capo le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto. 3.   Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto. 4.   Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle forme, alle procedure o ad altri dettagli tecnici, necessarie per l’applicazione del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.
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