Art. 7

Autorità o organismi nazionali di regolamentazione

In vigore dal 11 apr 2024
Autorità o organismi nazionali di regolamentazione 1.   Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione provvedono, se del caso, in consultazione o coordinamento con altre autorità o altri organismi pertinenti o, ove applicabile, con gli organismi di autoregolamentazione dei rispettivi Stati membri, all’applicazione del presente capo. 2.   Le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione sono soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo 30 della direttiva 2010/13/UE in relazione l’espletamento delle mansioni loro assegnate dal presente regolamento. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per espletare le mansioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento. 4.   Ove necessario per l’espletamento delle mansioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione siano autorizzati a chiedere alle persone seguenti di fornire, entro un periodo ragionevole, le informazioni e i dati proporzionati e necessari per l’espletamento delle mansioni di cui al presente capo: a) alle persone fisiche o giuridiche alle quali si applica il presente capo; e b) a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, per fini connessi alla sua attività commerciale o professionale, possa ragionevolmente essere in possesso di tali informazioni e dati.
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Autorità o organismi nazionali di regolamentazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/1083) — Testo vigente | Portale Normativo