Art. 6

Doveri dei fornitori di servizi di media

In vigore dal 11 apr 2024
Doveri dei fornitori di servizi di media 1.   I fornitori di servizi di media rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi informazioni aggiornate concernenti: a) la ragione sociale o le regioni sociali e i dati di contatto; b) il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un’influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico, compresa la proprietà diretta o indiretta da parte di uno Stato o di un’autorità pubblica o un ente pubblico; c) il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi quali definiti all’, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849; d) l’importo totale annuo dei fondi pubblici per la pubblicità statale loro allocata e l’importo totale annuo degli introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche o enti pubblici di paesi terzi. 2.   Gli Stati membri incaricano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o altre autorità o organismi competenti di istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Fatto salvo il diritto costituzionale nazionale coerente con la Carta, i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure mirano a garantire: a) che le decisioni editoriali possano essere adottate liberamente nell’ambito della linea editoriale stabilita del fornitore di servizi di media interessato; e b) che qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, che possa influenzare la fornitura di notizie e contenuti di attualità sia comunicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1083:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo