Art. 6
Doveri dei fornitori di servizi di media
In vigore dal 11 apr 2024
Doveri dei fornitori di servizi di media
1. I fornitori di servizi di media rendono facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi informazioni aggiornate concernenti:
a)
la ragione sociale o le regioni sociali e i dati di contatto;
b)
il nome o i nomi del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un’influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico, compresa la proprietà diretta o indiretta da parte di uno Stato o di un’autorità pubblica o un ente pubblico;
c)
il nome o i nomi del titolare o dei titolari effettivi quali definiti all’, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;
d)
l’importo totale annuo dei fondi pubblici per la pubblicità statale loro allocata e l’importo totale annuo degli introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche o enti pubblici di paesi terzi.
2. Gli Stati membri incaricano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione o altre autorità o organismi competenti di istituire banche dati nazionali sulla proprietà dei media contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Fatto salvo il diritto costituzionale nazionale coerente con la Carta, i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità adottano le misure che ritengono appropriate al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali. In particolare, tali misure mirano a garantire:
a)
che le decisioni editoriali possano essere adottate liberamente nell’ambito della linea editoriale stabilita del fornitore di servizi di media interessato; e
b)
che qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, che possa influenzare la fornitura di notizie e contenuti di attualità sia comunicato.
Storico versioni
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