Art. 4

Diritti dei fornitori di servizi di media

In vigore dal 11 apr 2024
Diritti dei fornitori di servizi di media 1.   I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell’Unione. 2.   Gli Stati membri rispettano le effettive libertà editoriale e indipendenza dei fornitori di servizi di media nell’esercizio delle loro attività professionali. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, non interferiscono con le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media né tentano di influenzarle. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le fonti giornalistiche e le comunicazioni riservate siano efficacemente protette. Essi si astengono dalle seguenti misure: a) obbligare i fornitori di servizi di media o il loro personale editoriale a divulgare informazioni concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l’identificazione, oppure obbligare qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di tali informazioni a divulgarle; b) fermare, sanzionare, sottoporre a intercettazione o ispezionare i fornitori di servizi di media, o il loro personale editoriale o sottoporre tali soggetti o i relativi locali aziendali o privati a sorveglianza, o perquisizione e sequestro al fine di ottenere tali informazioni concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l’identificazione, oppure fermare, sanzionare, sottoporre a intercettazione o ispezionare qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di tali informazioni o sottoporre tali soggetti o i relativi locali aziendali o privati a sorveglianza, o perquisizione e sequestro al fine di ottenere tali informazioni; c) utilizzare software di sorveglianza intrusiva su qualsiasi materiale, dispositivo, macchinario o strumento digitale utilizzato dai fornitori di servizi di media, dal loro personale editoriale o da qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di informazioni concernenti fonti giornalistiche, o in grado di consentirne l’identificazione, o concernenti comunicazioni riservate. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, gli Stati membri possono adottare una misura ivi menzionata a condizione che essa: a) sia prevista dal diritto dell’Unione o nazionale; b) sia conforme all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e alle altre disposizioni del diritto dell’Unione; c) sia giustificata caso per caso da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata; e d) sia soggetta all’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o di un’autorità decisionale indipendente e imparziale o, in casi eccezionali e urgenti debitamente giustificati, sia successivamente autorizzata da tale autorità senza indebito ritardo. 5.   In deroga al paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono utilizzare software di sorveglianza intrusiva, purché tale utilizzo a) sia effettuato in osservanza delle condizioni elencate al paragrafo 4; e b) sia effettuato ai fini delle indagini su una delle persone di cui al paragrafo 3, lettera c), per: i) reati elencati all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI punibili nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni; o ii) altri reati gravi punibili nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno cinque anni, secondo quanto stabilito dal diritto di tale Stato membro. Gli Stati membri non adottano una delle misure di cui al paragrafo 3, lettera c), qualora una misura di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo sia adeguata e sufficiente per ottenere le informazioni richieste. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sorveglianza di cui al paragrafo 3, lettera b), e l’utilizzo di software di sorveglianza intrusiva di cui alla lettera c) di tale paragrafo siano periodicamente riesaminati da un’autorità giudiziaria o da un’autorità decisionale indipendente e imparziale al fine di determinare se continuino a sussistere le condizioni per il loro utilizzo. 7.   La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), comprese le garanzie in essa prevista come il diritto dell’interessato a ricevere informazioni e ad accedere ai dati personali oggetto del trattamento, si applicano a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel contesto dell’utilizzo delle misure di sorveglianza di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo o dell’utilizzo di software di sorveglianza intrusiva di cui alla lettera c) di tale paragrafo. 8.   Gli Stati membri assicurano ai fornitori di servizi di media, al loro personale editoriale, o a qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di informazioni concernenti fonti giornalistiche, o in grado di consentirne l’identificazione, o concernenti comunicazioni riservate, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in linea con l’articolo 47 della Carta, nei casi di violazione dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo. Gli Stati membri incaricano un’autorità o un organismo indipendenti dotati delle competenze pertinenti di fornire assistenza alle persone di cui al primo comma nell’esercizio di tale diritto. In mancanza di siffatta autorità o organismo, le persone in questione possono chiedere l’assistenza di un organismo o di un meccanismo di autoregolamentazione. 9.   Sono rispettate le responsabilità degli Stati membri stabilite nel TUE e nel TFUE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1083:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo