Art. 5

Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico

In vigore dal 11 apr 2024
Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico. Il direttore o i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati in base a procedure trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie e su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo a livello nazionale. La durata del loro mandato è sufficiente a garantire l’effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico. Le decisioni in merito al licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico prima della fine del loro mandato sono debitamente giustificate, possono essere adottate solo in via eccezionale qualora essi non soddisfino più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro funzioni conformemente a criteri stabiliti in anticipo a livello nazionale, sono preventivamente notificate alle persone interessate e prevedono la possibilità di un ricorso giurisdizionale. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo. Tali procedure di finanziamento garantiscono che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate, sostenibili e prevedibili corrispondenti all’adempimento della loro missione di servizio pubblico e alla capacità di sviluppo nell’ambito di tale missione. Tali risorse finanziarie sono tali da salvaguardare l’indipendenza editoriale dei fornitori di media di servizio pubblico. 4.   Gli Stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti o istituiscono meccanismi liberi da influenze politiche da parte dei governi al fine di monitorare l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. I risultati di tale monitoraggio sono resi pubblici.
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