Art. 9

Indipendenza del comitato

In vigore dal 11 apr 2024
Indipendenza del comitato Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell’esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità del presente regolamento.
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