Art. 9
Indipendenza del comitato
In vigore dal 11 apr 2024
Indipendenza del comitato
Il comitato agisce in maniera pienamente indipendente nello svolgimento delle sue funzioni o nell’esercizio dei suoi poteri. In particolare, nello svolgimento delle sue funzioni o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo. Ciò non pregiudica le competenze della Commissione o delle autorità o degli organismi nazionali di regolamentazione in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1083:oj#art-9