Art. 18

Valutazione e riesame

In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione e riesame 1.   Entro il 20 maggio 2031, la Commissione effettua una valutazione di quest’ultimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni una relazione sulle principali conclusioni tratte. Questa si basa sulla relazione presentata dagli Stati membri a norma dell’ e, se del caso, sui dati trasmessi a Eurostat in conformità dell’, paragrafo 4. 2.   La valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 esamina in particolare: a) l’impatto del presente regolamento sugli obblighi imposti alle piattaforme online di locazione a breve termine; b) l’impatto del presente regolamento sulla disponibilità di dati relativi alla prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti nell’Unione da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine; c) la misura in cui le piattaforme online di locazione a breve termine rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle relazioni trasmesse dalle autorità competenti; d) nella misura del possibile, l’impatto del presente regolamento sul contenuto, sull’esecuzione e sulla proporzionalità delle misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative all’accesso ai servizi di locazione di alloggi a breve termine e alla prestazione di tali servizi; e) nella misura del possibile, l’impatto del presente regolamento sull’efficacia dell’esecuzione e della cooperazione tra le autorità competenti a livello transfrontaliero, in caso di prestazione transfrontaliera di servizi di locazione di alloggi a breve termine; e f) la necessità di istituire un punto di ingresso digitale unico centralizzato a livello dell’Unione al fine di fornire un’interfaccia unica per le piattaforme online di locazione a breve termine e facilitare la condivisione dei dati relativi alle attività.
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Valutazione e riesame (Art. 18 Regolamento (UE) 2024/1028) — Testo vigente | Portale Normativo