Art. 14
Monitoraggio
In vigore dal 11 apr 2024
Monitoraggio
Ciascuno Stato membro designa un’autorità che sia responsabile del monitoraggio dell’attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento sul proprio territorio. Tale autorità riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all’attuazione di tali obblighi.
Storico versioni
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