Art. 14

Monitoraggio

In vigore dal 11 apr 2024
Monitoraggio Ciascuno Stato membro designa un’autorità che sia responsabile del monitoraggio dell’attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento sul proprio territorio. Tale autorità riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all’attuazione di tali obblighi.
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Monitoraggio (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/1028) — Testo vigente | Portale Normativo