Art. 13
Obblighi di informazione
In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi di informazione
1. Gli Stati membri redigono, mettono a disposizione attraverso il punto di ingresso digitale unico e aggiornano periodicamente i seguenti elenchi:
a)
l’elenco delle zone in cui si applica una procedura di registrazione nel loro territorio, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), e dell’;
b)
l’elenco delle zone per le quali le autorità competenti hanno chiesto dati ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine, ai fini dell’, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti promuovono la sensibilizzazione riguardo ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento nei rispettivi territori.
3. Gli Stati membri rendono inoltre pubblici, gratuitamente, gli elenchi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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