Art. 12
Accesso ai dati
In vigore dal 11 apr 2024
Accesso ai dati
1. Gli Stati membri istituiscono un elenco delle autorità competenti responsabili delle zone in cui si applica una procedura di registrazione a norma dell’.
2. L’accesso alle informazioni trasmesse a norma dell’ è concesso all’autorità competente solo se la finalità prevista del trattamento è una delle seguenti:
a)
monitorare la conformità alle procedure di registrazione di cui all’;
b)
attuare norme che disciplinano l’accesso a servizi di locazione di alloggi a breve termine e la prestazione di tali servizi e garantirne il rispetto, conformemente al diritto dell’Unione.
3. Le autorità competenti elencate a norma del paragrafo 1 conservano i dati relativi alle attività in modo sicuro per tutto il tempo necessario a conseguire le finalità di cui al paragrafo 2 e per non più di 18 mesi dalla ricezione degli stessi. Tali autorità competenti possono, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, condividere i dati relativi alle attività senza includere dati che consentano di identificare singole unità o singoli locatori, compresi i numeri di registrazione e gli URL degli annunci, nonché le pertinenti informazioni trasmesse a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), in particolare con i seguenti soggetti:
a)
autorità incaricate di elaborare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative all’accesso a servizi di locazione di alloggi a breve termine e alla prestazione di tali servizi;
b)
enti o persone che svolgono attività di ricerca scientifica, attività analitiche o che sviluppino nuovi modelli di business, qualora ciò sia necessario ai fini di tali attività.
Ciononostante, tali autorità competenti possono condividere con le autorità di cui alla lettera a) le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), conformemente alla legislazione dello Stato membro e fatte salve garanzie adeguate in materia di protezione dei dati, compreso, ove applicabile, l’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
4. Gli Stati membri designano l’ente nazionale responsabile di trasmettere per ciascuna unità e su base mensile agli istituti di statistica nazionali, e se del caso regionali, i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione ottenuti a norma degli , il comune in cui è situata l’unità e il numero massimo di posti letto disponibili che l’unità accoglie, nonché di mettere tali dati a disposizione di Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). L’accesso a tali dati da parte degli istituti nazionali o regionali di statistica è soggetto a garanzie adeguate in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1028:oj#art-12