Art. 4

Procedure di registrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Procedure di registrazione 1.   Qualsiasi procedura di registrazione istituita da uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale per le unità situate nel proprio territorio è conforme alle disposizioni del presente capo. 2.   Uno Stato membro che impone alle piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere dati alle autorità competenti conformemente al presente regolamento istituisce o mantiene una procedura di registrazione per le unità situate in zone del suo territorio, in cui si applica tale obbligo di trasmissione dei dati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) le procedure di registrazione siano svolte sulla base delle dichiarazioni dei locatori; b) le procedure di registrazione siano disponibili online e gratuitamente, ove possibile, o a un costo ragionevole e proporzionato, e consentano il rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione, che non include dati personali, per un’unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, dell’eventuale documentazione giustificativa richiesta a norma dell’, paragrafo 2; c) le procedure di registrazione siano soggette a meccanismi di ricorso efficaci nello Stato membro; d) un’unità non sia soggetta a più di una procedura di registrazione; e) esistano mezzi tecnici che consentono al locatore di aggiornare le informazioni e la documentazione; f) esistano mezzi tecnici per valutare la validità dei numeri di registrazione; g) esistano mezzi tecnici che consentono al locatore di cancellare un’unità dal registro di cui al paragrafo 5; e h) quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, i locatori siano tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i locatori possano chiedere che le informazioni o la documentazione fornite a norma dell’, paragrafi 1 e 2, siano riutilizzate ai fini delle successive registrazioni. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché i numeri di registrazione siano inclusi in un registro pubblico e facilmente accessibile. L’autorità competente che rilascia il numero di registrazione è responsabile dell’istituzione e della tenuta del registro, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i locatori siano in grado di presentare tutti i documenti richiesti nell’ambito della procedura di registrazione in formato digitale.
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