Art. 18
Valutazione e riesame
In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione e riesame
1. Entro il 20 maggio 2031, la Commissione effettua una valutazione di quest’ultimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni una relazione sulle principali conclusioni tratte. Questa si basa sulla relazione presentata dagli Stati membri a norma dell’ e, se del caso, sui dati trasmessi a Eurostat in conformità dell’, paragrafo 4.
2. La valutazione effettuata a norma del paragrafo 1 esamina in particolare:
a)
l’impatto del presente regolamento sugli obblighi imposti alle piattaforme online di locazione a breve termine;
b)
l’impatto del presente regolamento sulla disponibilità di dati relativi alla prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti nell’Unione da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine;
c)
la misura in cui le piattaforme online di locazione a breve termine rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle relazioni trasmesse dalle autorità competenti;
d)
nella misura del possibile, l’impatto del presente regolamento sul contenuto, sull’esecuzione e sulla proporzionalità delle misure legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative all’accesso ai servizi di locazione di alloggi a breve termine e alla prestazione di tali servizi;
e)
nella misura del possibile, l’impatto del presente regolamento sull’efficacia dell’esecuzione e della cooperazione tra le autorità competenti a livello transfrontaliero, in caso di prestazione transfrontaliera di servizi di locazione di alloggi a breve termine; e
f)
la necessità di istituire un punto di ingresso digitale unico centralizzato a livello dell’Unione al fine di fornire un’interfaccia unica per le piattaforme online di locazione a breve termine e facilitare la condivisione dei dati relativi alle attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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